PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO
SCOLASTICO

Art. 1.

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Art. 2.

      1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
      2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola e in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto, all'assemblea degli insegnanti.
      3. Il dirigente scolastico può avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.

Art. 3.

      1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

          a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell'età evolutiva;

          b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;

          c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;

          d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;

 

Pag. 8

          e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d'età dei loro alunni;

        f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli e il rapporto genitori-figli.

Art. 4.

      1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.
        2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite e organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell'interessato, anche senza il tramite del dirigente scolastico.

Art. 5.

      1. La famiglia può chiedere l'intervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dell'interessato.

Art. 6.

      1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo è inviato a tutti gli insegnanti della classe e può contenere anche suggerimenti psicopedagogici.

Art. 7.

      1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.

Art. 8.

      1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:

        a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

 

Pag. 9

          b) psicologia clinica.

      2. Le facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 9.

      1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.
      2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in trentacinque ore settimanali.

Art. 10.

      1. La retribuzione dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quella dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.

Capo II
TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE

Art. 11.

      1. Il Ministero della pubblica istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.
      2. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola primaria e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
      3. Nella scuola dell'infanzia è prevista la presenza di uno psicologo per ogni scuola.

Art. 12.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della

 

Pag. 10

pubblica istruzione un Comitato scientifico di verifica, composto da:

          a) cinque psicologi del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane;

          b) tre docenti di pedagogia eletti con le medesime modalità di cui alla lettera a);

          c) un sociologo dell'educazione, eletto con le medesime modalità di cui alla lettera a);

          d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

          e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;

          f) un rappresentante dell'ordine degli psicologi, scelto dall'ordine stesso.

      2. Il Comitato scientifico di verifica è presieduto dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

      1. Il Comitato scientifico di verifica:

          a) definisce i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre classi;

          b) verifica i risultati della sperimentazione e trae le conclusioni tecnico-scientifiche;

          c) formula eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.

Art. 14.

      1. La sperimentazione avviene in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia.

 

Pag. 11

Art. 15.

      1. Entro il 15 settembre di ciascun anno di sperimentazione, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione della presente legge.

Art. 16.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i princìpi e i criteri direttivi desumibili dalla presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.

Art. 17.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.